Roma (Vincenzo Nasto di Fanpage) – Nelle ultime ore, il discusso intervento della Segreteria di Stato Vaticana, presieduta dal monsignor Paul Richard Gallagher sul DDL Zan, ha acceso di nuovo i riflettori sul Concordato tra Stato e Chiesa, un accordo firmato nel 1984 e che fa seguito ai Patti Lateranensi del 1929. Due accordi che regolano la base giuridica dei rapporti tra Stato e Chiesa, impugnati dal Vaticano, che ha chiesto formalmente di fermare l’approvazione del DDL Zan nei termini presentati alla Camera e al Senato.
Cosa ha stabilito il Concordato del 1984
Il Concordato è stato firmato il 18 febbraio 1984 dall’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal Segretario dello stato Vaticano Augusto Casaroli. L’accordo fu preso in considerazione dopo il cambiamento del quadro sociale e politico italiano, a 40 anni dal dopoguerra, che aveva sancito la nascita della nuova Repubblica, che aveva accettato il mantenimento dei Patti Lateranensi, firmati nel 1929 da Benito Mussolini e dal cardinale Pietro Gasparri. Il Concordato, che venne poi ratificato dal Parlamento a larga maggioranza, con l’assenza del partito socialista e delle forze laiche, comprendeva 14 articoli più un protocollo addizionale in 7 punti. Stabilì nuove regole sulla laicità dello stato italiano, mettendo da parte il cattolicesimo come religione di stato, ma non solo. A differenza dei Patti Lateranensi, il Concordato garantiva entrate economiche al clero tramite l’otto per mille e toglieva la possibilità al governo italiano di poter approvare la nomina di vescovi. Furono riconosciute anche nuove libertà alla Chiesa, come quella di organizzare e di esercizio del magistero, come la diffusione e l’insegnamento della religione cattolica. Sull’ultima nota, venne reso facoltativo e non più obbligatorio l’insegnamento della religione negli edifici scolastici pubblici e privati.
La commissione paritetica prevista dal Concordato
Nelle scorse ore si è anche pensato alla possibilità di creare una commissione paritetica che discuta della legge. L’articolo 14 del Concordato, infatti, prevede anche che in casi di difficoltà di interpretazioni le due parti possano creare una commissione paritetica per trovare una “soluzione amichevole”. Il testo, infatti, recita: “Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata”.
Quale comma violerebbe il DDL Zan
La nota verbale, con cui lo scorso 17 giugno, il monsignor Paul Richard Gallagher accendeva i riflettori su quanto il DDL Zan riducesse la libertà garantita alla chiesa cattolica dall’articolo 2, commi 1 e 3 dell’accordo di revisione del Concordato del 1984, ma non solo. Per il Vaticano, il disegno di legge prevaricherebbe anche l’articolo 1 che recita l’assoluta indipendenza e sovranità dello Stato e della chiesa cattolica, e l’articolo 14, che affiderebbe a una commissione paritetica nominata da loro su difficoltà interpretative e di applicazione delle disposizioni del Concordato. Nell’articolo 2, il comma 1 si riferisce alla Chiesa che viene rassicurata sulla “libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto, di esercizio del magistero e del ministero episcopale”, mentre il comma 2 garantisce “ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Secondo il Vaticano, il disegno di legge metterebbe in discussione la libertà di organizzazione, come sottolinea l’articolo 7 che non esenterebbe le scuole private dalle attività in occasione della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia e la transfobia. La risposta di chi difende il DDL Zan è che la giornata mondiale contro l’omotransfobia non è obbligatoria, anche perché le iniziative si svolgerebbero nel rispetto dell’autonomia scolastica, presente anche nell’ordinamento delle scuole private. Il Vaticano ha affermato, inoltre, che il DDL Zan attenterebbe alla libertà di pensiero e di culto cattolico: il disegno di legge prevede la punizione per l’istigazione e il compimento di atti discriminatori, sottraendosi al reato ideologico.